Votato dal Consiglio Nazionale, il nuovo Codice Deontologico è on line. Il nuovo Codice è un articolato riorganizzato su 54 articoli che approfondisce alcuni precetti e si arricchisce di un appendice di approfondimento su alcuni articoli riguardanti il conflitto di interesse, nei settori maggiormente esposti ad esso, i concetti di “scienza, coscienza e professionalità” e i principi di stesura e consegna della documentazione sanitaria (relazione clinica), da conservare per 10 anni “per la massima prudenza e sicurezza”. Ulteriori novità rispetto al Codice precedente, riguardano l’attività medico-legale, la sperimentazione scientifica, le tecnologie informatiche.

Sono stati aggiunti nuovi articoli, alcuni sono stati riscritti e altri sono stati riuniti, sono state aggiunte anche alcune note di approfondimento ritenute opportune per meglio descrivere determinati passaggi senza appesantire il testo del Codice Deontologico.

Come biglietto da visita definisce bene una professione che deve affrontare situazioni spesso complesse, composta da medici veterinari che in nessun caso abusano del proprio status professionale e svolgono l’attività professionale in adeguate condizioni psico-fisiche (art.7).

Dovere del medico veterinario sia pubblico che privato è garantire prestazioni professionali qualificate in conformità all’abilitazione di Stato e nel rispetto della fede pubblica di cui gli Ordini risultano depositari (art.8)
Il professionista dovrà curare costantemente e per tutta la vita professionale la sua preparazione, aggiornandosi non solo per doverne dare evidenza in caso di procedimenti per negligenza o cattiva pratica professionale (art.10) e nella sua attività professionale difenderà la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale.

Il MV deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Il MV deve essere promotore della cultura della legalità (art. 12).

L’obbligo di riservatezza viene superato in caso di qualsiasi circostanza che possa configurare un rischio per la salute pubblica e / o per la salute e il benessere degli animali. (art.13).

Gli articoli seguenti definiscono il corretto approccio nelle situazioni di emergenza, nelle calamità naturali, ma anche nel quotidiano rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali, nella gestione della PEC e nell’ambiente di lavoro.

Un ambiente popolato da colleghi sui quali il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla loro reputazione, senza fondato motivo (art.18).